Società Tra Avvocati e soci finanziatori: in attesa della Consulta, il Parlamento corregge davvero il tiro? – di Iacopo Bissi
26 Giugno 2026
Un anno fa, proprio di questi tempi, commentavamo, in vista dell’elezione dei delegati al Congresso Forense di Torino, la bozza di riforma dell’Ordinamento Forense licenziata dal Consiglio Nazionale Forense e, in particolare, la disciplina dedicata alle Società tra Avvocati.
Tra le disposizioni che avevano maggiormente attirato l’attenzione vi era l’allora art. 16, il quale, pur collocandosi in un contesto complessivamente più aperto rispetto al passato nei confronti dell’esercizio della professione in forma aggregata, manteneva una marcata diffidenza verso la presenza di soci non professionisti all’interno delle STA e delle STP.
La scelta emergeva con evidenza sotto diversi profili.
Da un lato, il socio non professionista vedeva fortemente limitata la propria capacità di incidere sulla governance della società, attraverso l’attribuzione di diritti di voto non superiori a un terzo del totale e una corrispondente limitazione nella nomina dei componenti dell’organo amministrativo.
Dall’altro – e qui si concentravano le maggiori perplessità – la bozza prevedeva che almeno i due terzi degli utili fossero necessariamente riservati ai professionisti.
Una soluzione che lasciava qualche dubbio.
Se, infatti, appariva pienamente condivisibile l’obiettivo di evitare che soggetti estranei alla professione – e spesso dotati di una capacità finanziaria significativamente superiore – potessero assumere il controllo sostanziale delle strutture professionali, risultava meno agevole comprendere la ragione di una compressione così rigida dell’autonomia negoziale dei soci sul piano patrimoniale.
In altri termini, una cosa è impedire che il capitale condizioni l’attività professionale; altra cosa è escludere aprioristicamente la possibilità che un socio investitore, assumendosi il rischio economico dell’operazione, possa ricevere una quota degli utili superiore a quella che deriverebbe da un rigido criterio corporativo.
Analoga impressione suscitava un’altra previsione della bozza originaria: il divieto assoluto, per la STA, di svolgere attività professionale in favore del socio finanziatore.
La ratio era evidente e, per molti aspetti, condivisibile.
Chi opera quotidianamente sul mercato conosce bene il rischio di una progressiva “privatizzazione” della professione forense attraverso la creazione di strutture formalmente autonome, ma sostanzialmente riconducibili a soggetti terzi, per i quali esse lavorano, in via pressoché esclusiva, finendo per perdere i connotati dell’autonomia e dell’indipendenza, che rappresentano il tratto distintivo dell’avvocatura.
Tuttavia, la previsione di un divieto assoluto rischiava di colpire indiscriminatamente anche situazioni profondamente diverse, impedendo la nascita di modelli organizzativi virtuosi, caratterizzati da una genuina collaborazione tra professionisti e investitori e non da rapporti di subordinazione economica.
Ebbene, proprio su questi aspetti il Parlamento sembra avere (almeno in parte) corretto il tiro.
Nel frattempo, infatti, come noto, la proposta di riforma si è trasformata in una legge delega al Governo ed è stata approvata, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati, con alcune modifiche bipartisan, proposte dalla Commissione Giustizia, in sede referente.
Vi è, tuttavia, un elemento che induce a guardare con una certa cautela a tali modifiche, oggi in discussione a Palazzo Madama.
Proprio mentre il Parlamento era impegnato nell’esame della riforma dell’Ordinamento Forense, è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’attuale disciplina delle Società tra Avvocati, contenuta nell’art. 4-bis della Legge Professionale.
In particolare, il CNF ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità di tale norma, ritenendo non manifestamente infondati i dubbi di compatibilità costituzionale di una disciplina che consente l’ingresso, nelle STA, di soggetti portatori di interessi esclusivamente finanziari.
La questione si inserisce, peraltro, in un contesto nel quale anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente ribadito la legittimità di normative nazionali che escludano la partecipazione di investitori puramente finanziari nelle società tra avvocati, in funzione della tutela dell’indipendenza professionale e del diritto di difesa.
Si tratta, quindi, di un passaggio cruciale, che potrebbe incidere in misura significativa anche sul futuro della riforma oggi all’esame del Senato.
Qualora, infatti, la Consulta dovesse accogliere le censure formulate dal CNF e affermare l’incompatibilità costituzionale della partecipazione di soci di puro capitale alle STA, una parte rilevante della disciplina in corso di approvazione verrebbe inevitabilmente privata del proprio presupposto logico e normativo.
In tale scenario, il legislatore sarebbe chiamato non già a disciplinare i limiti entro i quali ammettere il socio finanziatore, bensì a rivalutare radicalmente la scelta stessa di consentirne la presenza all’interno delle società tra avvocati.
Anche per questa ragione, le modifiche introdotte dalla Camera appaiono oggi come un tentativo di affinamento di un modello organizzativo, il cui assetto definitivo potrebbe dipendere, almeno in parte, dalle imminenti decisioni della Corte costituzionale.
Ciò premesso, le modifiche introdotte dalla Camera meritano comunque attenzione, in quanto limano almeno alcune delle criticità precedentemente analizzate.
In primo luogo, infatti, il Parlamento ha eliminato il vincolo che riservava necessariamente ai professionisti almeno i due terzi degli utili.
La nuova formulazione mantiene fermo il principio secondo cui i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono restare in capo ai professionisti, ma abbandona il rigido automatismo che collegava tale maggioranza anche alla distribuzione degli utili.
La scelta appare, in linea di principio, condivisibile: se l’obiettivo è preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato, ciò che rileva è soprattutto il controllo della governance e delle decisioni strategiche della società.
Tuttavia, proprio su questo punto, la formulazione adottata dalla Camera non appare esente da criticità.
La disposizione, così come emendata, prevede, infatti, che, per le attività diverse da quelle svolte in favore del socio non professionista o di soggetti a esso collegati, sia possibile attribuire ai soci non professionisti una “maggiore quota di partecipazione agli utili”, purché “non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti“.
Si tratta di un’espressione tutt’altro che chiara.
Se interpretata letteralmente, essa sembrerebbe significare che la quota attribuibile ai soci non professionisti non possa superare il 33% di quella spettante ai soci professionisti, con la conseguenza di reintrodurre indirettamente un limite persino più restrittivo rispetto a quello originariamente previsto.
Una simile lettura, tuttavia, finirebbe per svuotare gran parte della portata innovativa dell’emendamento.
È dunque probabile che l’intenzione del legislatore fosse diversa e che la disposizione mirasse semplicemente a consentire una maggiore flessibilità nella distribuzione degli utili, senza alterare gli equilibri di controllo della società.
Resta però il fatto che il testo, così come formulato, presta il fianco a dubbi interpretativi, che difficilmente potranno essere ignorati in sede di attuazione della delega.
Non sarebbe forse stato irragionevole, a questo punto, limitarsi a preservare la maggioranza qualificata dei professionisti nel capitale e nei diritti di voto, lasciando all’autonomia privata la disciplina della partecipazione agli utili, purché nel rispetto dei principi di indipendenza, autonomia e libertà di giudizio che la stessa disposizione richiama espressamente.
La sensazione è che il legislatore abbia avvertito l’esigenza di attenuare la rigidità della formulazione originaria, senza però rinunciare del tutto a una logica di contenimento della remunerazione del capitale, finendo, così, per adottare una soluzione di compromesso non del tutto convincente sul piano tecnico.
Più lineare appare, invece, l’intervento operato sul diverso tema dei rapporti tra la STA e il socio finanziatore.
Il divieto assoluto di prestare attività professionale in favore del socio non professionista viene, infatti, sostituito da una limitazione assai più equilibrata: la STA non potrà operare “in misura prevalente” a favore del socio finanziatore o di soggetti da esso controllati, collegati o sottoposti a comune controllo.
Si tratta, a mio avviso, di una soluzione di ragionevole equilibrio.
Da una parte, infatti, vengono preservati gli obiettivi che avevano ispirato la formulazione originaria, ossia prevenire fenomeni di eterodirezione della professione, al fine di scongiurare la trasformazione delle STA in mere articolazioni operative di gruppi economici estranei all’avvocatura.
Dall’altra, si evita di ostacolare inutilmente modelli organizzativi sani, nei quali il capitale svolge una funzione di supporto allo sviluppo della struttura, senza tradursi in un’ingerenza incompatibile con l’indipendenza professionale dell’avvocato.
Certo, come spesso accade, il vero banco di prova sarà rappresentato dall’attuazione concreta di questi principi , ammesso che, dopo la pronuncia della Consulta la norma veda effettivamente la luce.
Qualora il testo fosse confermato dal Senato e successivamente trasfuso nei decreti legislativi di riforma, sarà fondamentale verificare che la disciplina venga applicata in modo coerente con le finalità che la ispirano, evitando che, attraverso costruzioni societarie artificiose o assetti formalmente conformi, ma sostanzialmente elusivi, si aggiri il precetto normativo.
Sarà altresì necessario che il legislatore delegato chiarisca alcuni passaggi che, allo stato, appaiono formulati in modo ambiguo, a partire proprio dalla disciplina della partecipazione agli utili dei soci non professionisti.
Il rischio, altrimenti, è che una disposizione nata per favorire lo sviluppo di modelli organizzativi più moderni finisca per alimentare incertezze interpretative e contenziosi applicativi.
Perché l’obiettivo non può essere quello di impedire l’innovazione organizzativa dell’avvocatura, ma neppure quello di consentire che, dietro il paravento della forma societaria, l’indipendenza dell’avvocato diventi un principio soltanto dichiarato.