SEGRETO E TRASPARENZA – Matrimonio (s)combinato. Editoriale – di Vinicio Nardo
28 Luglio 2026
Nell’editoriale del mese scorso abbiamo accennato al caso delle STA (società tra avvocati) indagate ex D.Lgs 231-2001 in una nota inchiesta giudiziaria milanese e agli imperscrutabili problemi di convivenza del segreto professionale con le regole di compliance.
Pochi giorni fa, il 21 luglio, è stata depositata la sentenza 138 della Corte Costituzionale che ha fissato paletti importanti in tema di segreto e, più in generale, sul rapporto tra assetto societario e professione forense. La sentenza ne richiama una precedente della Corte di Giustizia Europea che un anno e mezzo fa aveva affrontato in chiave sistematica la materia.
Si capisce che la sorveglianza è alta, nella consapevolezza che il socio di capitale aumenta i rischi di conflitto e di perdita d’indipendenza che non possono essere contrastati solo con mere enunciazioni di principio. Proviamo a riavvolgere il nastro e a rivedere tutto con gli occhiali della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia: i problemi risalteranno in controluce.
La sentenza 138 colpisce perché non si è limitata a dichiarare inammissibile (per insufficiente motivazione sulla rilevanza) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis co. 2 L. 247-2012 sollevata dal Consiglio Nazionale Forense, ma ha colto l’occasione per sviscerare l’argomento con l’esplicito fine di tracciare la via al prossimo legislatore delegato.
Evidenziata la minor severità delle regole attuali (art. 4 bis appunto) sulle STA rispetto a quelle sulle STP (designazione del socio compiuta dal cliente, opponibilità del segreto dal socio professionista al non professionista, requisiti di onorabilità richiesti al socio, obbligo di informazione del cliente sulla presenza di soci con finalità di investimento, obbligo di consegnargli l’elenco scritto e descrittivo di tutti i soci), la Corte ha preso atto che la riforma in Senato accoglie alcune di queste regole per poi denunciare che “non sono state recepite – allo stato – quelle che garantiscono il segreto professionale e impongono obblighi informativi relativi alla presenza del socio professionista”.
In tema si è da poco espressa la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 19 dicembre 2024, causa C-295/23, Halmer, che ha ritenuto legittimo ammettere il socio non professionista, però (parole della nostra Consulta) “ha posto in luce il rischio connesso alla presenza del socio investitore, per l’impatto della logica del profitto che gli è propria sull’organizzazione e sull’attività di una società di avvocati, con possibile affievolimento dell’autonomia del professionista e del rispetto da parte sua delle regole deontologiche”, per cui la sua presenza deve essere “circondata da apposite e adeguate cautele” poiché “risulta essenziale che siano stabilite adeguate garanzie tese a prevenire i pure innegabili rischi riconnessi a tale partecipazione, in termini di possibilità di insorgenze di conflitti di interesse, di aggiramento del segreto professionale e di pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato”.
La Corte costituzionale ha terminato con un messaggio molto netto e preciso rivolto all’indirizzo dichi scriverà i decreti delegati. Ha statuito che le nuove regole per le STA “non potranno essere di livello inferiore a quelle dettate dall’art. 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo regolamento di attuazione (d.interm. n. 34 del 2013) per le società tra professionisti”.
A ritmo di thriller, il giorno dopo il Senato ha approvato la riforma, non prima che il relatore, Sen. Zanettin nel suo intervento conclusivo avesse richiamato la “sentenza della Corte costituzionale depositata proprio ieri” e assunto un impegno formale: “noi dobbiamo vigilare e vigileremo, come Commissione Giustizia, nel senso che nei testi che poi verranno redatti dal Governo vi siano queste garanzie per quanto riguarda le società in cui ci sono appunto soci di capitale”
Adesso siamo in attesa dell’entrata in vigore, da cui decorreranno i sei mesi previsti per i decreti legislativi, dove si porranno problemi come questo del segreto nelle STA, non tutti previsti nelle varie fasi di gestazione.
Si era partiti dall’articolato “chiavi in mano” confezionato dai famosi “tavoli congressuali”, poi sballottato dalle onde di annunci contraddittori del ministro Nordio (si, no, forse dopo l’avvocato in costituzione…), culminati nel “si” finale, ma … ad una legge delega. Il salto di specie non ha dissolto i sorrisi d’ordinanza, benché la delega porti preoccupazioni di tenuta nell’allungarsi dell’orizzonte temporale (un assaggio si è già avuto col cambio del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia) insieme alle incognite del viaggio parlamentare.
Messe via le polemiche sul passeggero clandestino della nave (il terzo mandato) e sul tanto che manca a fronte del poco che c’è, proviamo a tirare le prime somme partendo da un interrogativo: siamo sicuri che il prodotto finale non cambi? Cioè, l’approvazione di una legge delega conduce davvero a una “nuova” legge professionale? Non ne sarei così sicuro.
Il Parlamento manda al Governo di adottare “uno o più” decreti legislativi per la “riforma organica della professione forense”. Se i decreti saranno più di uno, isolando ciascuno specifici argomenti, lo scenario sarebbe più consono a modifiche settoriali della legge attuale (247), mantenendone immutato l’impianto. E francamente lo preferirei. Sia per avversione alla retorica senza contenuti, sia per non vederci postergare la vera riforma che sarà, questa si, necessaria per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, della comunicazione pervasiva, dei luoghi e delle prestazioni di lavoro.
Si diceva delle incognite parlamentari. Seppur ridotti al minimo gli emendamenti approvati, sono intervenute modifiche che porteranno pezzi di delega su terreni non arati dall’elaborazione culturale e politica dell’avvocatura. Il caso più rilevante forse è proprio quello delle STA la cui disciplina oggi vigente (art. 4 bis: due terzi avvocati, eccetera) ci è stata imposta nel 2017 con legge ordinaria, atteso che nel 2012 la legge 247 aveva disciplinato le associazioni professionali (art. 4) ma affidato le società a una prossima delega (art. 5) poi non esercitata.
L’attuale art. 4 bis della legge professionale è stato sostanzialmente trasfuso nell’articolato licenziato dai “Tavoli” e poi nel disegno di legge delega presentato dal Governo (agli avvocati due terzi della compagine societaria e totalmente l’organo di gestione, con l’affermazione degli ovvi principi di personalità e responsabilità della prestazione, nonché indipendenza e assenza di conflitti d’interesse). Ma la Camera dei deputati ha rimosso il divieto di difendere il socio non avvocato.
La legge delega approvata definitivamente al Senato concede alla società di fornire prestazioni al socio non avvocato purché in misura “non prevalente” e, in tal caso, con partecipazione agli utili in misura “proporzionale” alla quota (mentre è consentito per le altre attività una ripartizione non proporzionata alla quota ma entro il 33%).
Sarà il legislatore delegato a dover scrivere la disciplina di dettaglio. Si può supporre che il testimone passi al Dott. Mura, magistrato tanto riservato quanto invece era dialogante la dott.ssa Bartolozzi che lui ha sostituito nella carica di capo di Gabinetto. Non è difficile immaginare che chi pensava di ricevere in appalto dal Governo l’intera stesura dei decreti finirà per rimanere deluso.
L’Organismo Congressuale Forense ha licenziato un documento che fotografa i citati interventi della CGUE e della Consulta e ha chiesto al prossimo legislatore delegato di puntellare le garanzie invocate dalle Corti attraverso la predisposizione di una rete di controlli, anche da parte di organismi ad hoc, finalizzati a vagliare le condizioni di ingresso delle STA negli albi ed amonitorarne la permanenza nel corso del tempo. A me pare equilibrato, specie nel concentrare l’attenzione sui controlli in itinere che dovranno avere un grado di accuratezza adeguato ai labirinti aziendali: soci interposti, statuti esteri e patti parasociali chiusi nei cassetti.
Incoraggiato da questa presa di posizione, se mi fosse consentito indicare all’OCF prossimi itinerari di viaggio, consiglierei l’approfondimento del rapporto tra segreto e compliance aziendale per iprossimi mesi di scrittura delle norme.
La domanda che dobbiamo rivolgere a noi stessi è: vogliamo davvero vederli, i problemi? Conviene a tutti o ci sono riserve mentali? E di chi?