Per un avvocato europeo
25 Febbraio 2019
A cura di Claudio Santarelli
A livello europeo sorge da molte parti la domanda: perché non posso aumentare la clientela stabilendo rapporti diretti con clienti stranieri? Ora, è evidente che di solito ci si appoggia a colleghi del paese straniero per operare sia per la lingua che per le norme differenti. Ma rimane l’interrogativo sulla possibilità di una modalità diretta di agire per implementare il giro d’affari.
Due sono le Direttive che concorrono a disciplinare il diritto di stabilimento degli avvocati: la Direttiva diplomi del 1988 la Direttiva stabilimento del 1998.
Mentre la prima prevede la necessità di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale al fine di conseguire il titolo di avvocato nel Paese ospitante (art. 4 Direttiva diplomi), la seconda fa bastare un’esperienza professionale di tre anni (art. 10 Direttiva stabilimento). La Direttiva diplomi si applica a una generalità di professioni, non solo a quella di avvocato e stabilisce solo le condizioni che consentono il riconoscimento in uno Stato membro del diploma rilasciato in un altro Stato membro.
La Direttiva stabilimento si fonda invece sulla considerazione che il mercato interno comporta una spazio senza frontiere interne e per l’integrazione dell’avvocato comunitario nello Stato estero non viene richiesto né il superamento di una prova attitudinale né un tirocinio di adattamento. L’avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia effettuato l’esercizio per almeno tre anni di un’attività regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, è dispensato dal tirocinio di adattamento o dalla prova attitudinale per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro interessato (art. 10 c. 1 della Direttiva stabilimento).
Ma cosa ci distanzia da un “avvocato europeo”? Un avvocato che possa patrocinare liberamente nei paesi UE rispondendo così ad un mondo sempre più globalizzato.
Si potrebbe pensare ad un patentino, una sorta di tessera europea che abiliti il legale che vuole patrocinare all’estero ad operare subito nella difesa stragiudiziale e con un legale del paese straniero nella difesa giudiziale, così che il legale ospite debba fare riferimento ad un Ordine del luogo.
Naturalmente ciò sarebbe da applicare a chi ha preso l’abilitazione nel paese d’origine e vuole collaborare direttamente con altri paesi, con aumento delle possibilità e delle relazioni per tutti.