Parità e professione forense: il ruolo dei Comitati per le Pari Opportunità – Maria Barbera
29 Settembre 2026
La crescente presenza delle donne nell’avvocatura rappresenta uno dei cambiamenti più significativi intervenuti nella professione negli ultimi decenni.
Tale fenomeno, tuttavia, non coincide con il raggiungimento della parità. Questa si realizza, infatti, solo quando esiste una concreta possibilità di permanere nella professione, consolidare la propria posizione, accedere agli incarichi, partecipare ai processi decisionali e ottenere un adeguato riconoscimento economico.
È proprio sotto questo profilo che i dati dei Rapporti Cassa Forense-Censis restituiscono un quadro meritevole di attenzione, evidenziando come l’uscita dalla professione coinvolga soprattutto le donne e mostrando una difficoltà strutturale, non riconducibile a singoli casi individuali. Alla minore stabilità dei percorsi professionali si accompagna un persistente e grave divario reddituale rispetto agli uomini e una maggiore difficoltà nel conciliare l’attività professionale con le responsabilità familiari e di cura.
La questione della parità nell’avvocatura non può quindi essere affrontata soltanto come problema di accesso alla professione, se una professione diventa formalmente aperta alle donne, ma nel tempo registra una maggiore difficoltà della componente femminile a permanere, crescere professionalmente e raggiungere condizioni economiche equivalenti a quelle degli uomini, la parità resta incompiuta.
Il problema riguarda allora le condizioni concrete nelle quali l’attività viene esercitata e gli ostacoli, anche indiretti, che possono incidere in misura diversa sui percorsi professionali.
È significativo che questo quadro sia stato preso in considerazione anche nel percorso dell’attuale riforma dell’ordinamento forense, con il richiamo formale ai dati dei Rapporti Cassa Forense-Censis. Malgrado ciò, la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione forense, pur prevedendo i Comitati per le Pari Opportunità presso gli Ordini circondariali quali strumenti di attuazione dell’art. 51 Cost., non ha definito in modo altrettanto incisivo la loro collocazione nell’organizzazione ordinistica e gli strumenti necessari a renderne effettiva la funzione.
Il dato più significativo è nella formula utilizzata dal legislatore: l’Ordine deve garantire l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione “sentito il CPO”. Il Comitato viene dunque riconosciuto come interlocutore istituzionale, ma il suo ruolo rischia di rimanere prevalentemente consultivo, proprio mentre la promozione della parità richiederebbe organismi capaci di conoscere i fenomeni, individuare le criticità e contribuire concretamente alla definizione delle politiche dell’istituzione.
La delega demanda inoltre, a un regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense la disciplina delle modalità di elezione, del funzionamento e delle forme di finanziamento dei Comitati, assicurando una maggiore uniformità organizzativa. Si tratta di un risultato importante, ma non sufficiente. La parità non si realizza solo attraverso l’uniformità delle regole, occorrendo principalmente azioni concrete per la rimozione degli ostacoli che impediscono alle donne un’effettiva partecipazione alla professione e alla vita istituzionale. È questo il significato degli articoli 3 e 51 della Costituzione, che impongono di trasformare la parità formale in parità sostanziale, guardando non soltanto all’accesso, ma alle condizioni che consentono di esercitare la professione, sviluppare il proprio percorso e partecipare pienamente alla vita dell’istituzione.
In questo contesto assume particolare rilievo la specificità del lavoro autonomo. L’avvocata non è, di regola, una lavoratrice subordinata e la disciplina della parità non può essere automaticamente trasferita, senza le necessarie verifiche, dal lavoro dipendente all’attività libero-professionale. Ciò non significa, tuttavia, che l’autonomia professionale costituisca un’area sottratta alla tutela antidiscriminatoria. La direttiva 2010/41/UE ha espressamente riconosciuto l’applicazione del principio di parità di trattamento alle persone che esercitano un’attività autonoma, prendendo in considerazione anche le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività. Il principio che emerge è particolarmente importante per le libere professioniste: la natura autonoma dell’attività non esclude, di per sé, la possibilità che si verifichi una discriminazione.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) costituisce, sotto questo profilo, un riferimento essenziale. Gli artt. 25 e seguenti distinguono tra discriminazione diretta e indiretta e consentono di leggere il fenomeno discriminatorio non soltanto attraverso comportamenti apertamente fondati sul genere, ma anche attraverso regole, criteri o prassi apparentemente neutrali che possano determinare, in concreto, una particolare situazione di svantaggio per le donne. L’aspetto assume particolare rilievo nella professione forense, dove gli ostacoli alla piena realizzazione della parità possono manifestarsi in forme non immediatamente riconoscibili, si pensi ad esempio nelle opportunità di crescita, nell’attribuzione degli incarichi, nell’accesso alle posizioni di responsabilità, nella partecipazione alla vita istituzionale, nella valorizzazione delle competenze e nelle condizioni economiche. Non sempre, quindi, è sufficiente ricercare una condotta esplicitamente discriminatoria: occorre interrogarsi anche sugli effetti concreti delle regole e delle prassi e verificare se determinati meccanismi, pur formalmente neutri, producano conseguenze differenti sulla componente femminile della professione.
La complessità aumenta quando la professionista opera, in ragione delle proprie competenze, all’interno di organi societari o di controllo, quali consigli di amministrazione e collegi sindacali, oppure assume incarichi professionali conferiti da società, enti o istituzioni. In tali situazioni possono sovrapporsi differenti rapporti e funzioni e la qualificazione formale dell’incarico non è, di per sé, sufficiente a stabilire se una determinata condotta presenti o meno carattere discriminatorio. Occorre invece individuare concretamente quale sia la posizione della professionista, quale condotta o decisione abbia prodotto lo svantaggio, quali siano gli effetti di tale condotta e se essi siano collegati, direttamente o indirettamente, al genere.
Questa impostazione consente di evitare due rischi opposti e cioè da un lato, considerare discriminatoria qualsiasi differenza di trattamento senza verificarne la concreta natura; dall’altro, utilizzare la natura autonoma dell’attività professionale o la particolare configurazione dell’incarico come motivo per escludere in radice la possibilità di una discriminazione.
È proprio alla luce della specificità del lavoro professionale che assume particolare rilievo il ruolo dei Comitati per le Pari Opportunità presso gli Ordini professionali.
La loro composizione, caratterizzata dalla presenza di professioniste e professionisti che conoscono direttamente le dinamiche e le criticità della professione, consente ai CPO di svolgere una funzione qualificata di analisi, prevenzione e proposta, individuando gli ostacoli che, anche in modo indiretto, possono incidere sull’effettiva parità. Essi possono così rappresentare un presidio essenziale per trasformare la parità formale in parità sostanziale, attraverso il monitoraggio dei dati, l’individuazione delle situazioni di squilibrio, la formulazione di proposte agli organi dell’Ordine e la verifica dell’effettiva attuazione delle misure adottate.
È proprio su questo profilo che la riforma dell’ordinamento forense avrebbe potuto compiere un passo ulteriore, rendendo i CPO strumenti concreti di promozione della parità sostanziale, accompagnati da adeguati mezzi di autonomia funzionale, risorse e capacità di iniziativa. Si auspica pertanto che la fase di attuazione della legge delega rappresenti l’occasione per colmare tale lacuna, definendo, attraverso i decreti legislativi delegati, un assetto dei Comitati maggiormente coerente con la funzione loro attribuita dall’ordinamento costituzionale: non soltanto organismi da consultare, ma strutture dotate di una funzione specialistica e stabile di promozione della parità, con condizioni adeguate di autonomia funzionale, risorse, accesso alle informazioni e capacità di proposta e di iniziativa nei confronti degli organi dell’Ordine.
Tale attuazione risulterebbe, peraltro, coerente con la più recente evoluzione del quadro europeo in materia di parità. La direttiva (UE) 2024/1500 ha delineato standard più avanzati per gli organismi nazionali deputati alla promozione della parità, valorizzandone l’indipendenza, l’adeguatezza delle risorse, la raccolta e l’analisi dei dati, la prevenzione delle discriminazioni, l’assistenza alle vittime e la formulazione di raccomandazioni.
L’Italia ha dato attuazione alla suddetta direttiva con il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91, rafforzando il quadro nazionale degli organismi per la parità. Tali sviluppi non comportano un’assimilazione dei CPO degli Ordini professionali agli organismi nazionali per la parità, né impongono automaticamente di trasferire nell’ordinamento professionale il relativo modello organizzativo, ma consentono di individuare una più generale direzione evolutiva del diritto europeo: la tutela della parità risulta tanto più effettiva quanto più viene riconosciuta agli organismi chiamati a promuoverla adeguata autonomia, risorse, conoscenza dei fenomeni, raccolta e analisi dei dati, capacità di formulare proposte e di promuovere interventi concreti.
In questa prospettiva, la funzione dei CPO potrebbe estendersi alla promozione di misure concrete per la conciliazione dei tempi professionali e familiari, alla prevenzione delle discriminazioni legate al genere e agli altri fattori di rischio, alla formazione, alla raccolta delle segnalazioni e all’elaborazione di proposte rivolte agli organi dell’Ordine. Tutto ciò non come attività parallela o sostitutiva rispetto alle competenze istituzionali del Consiglio dell’Ordine, ma come funzione specialistica e strutturata all’interno dell’ordinamento professionale.
18/09/2026
Avv. Maria Barbera