Luglio tempo di riforma. Editoriale – di Vinicio Nardo
28 Giugno 2026
L’approvazione dovrebbe essere imminente: fin troppo tardi per un sistema diventato monocamerale (senza bisogno di referendum), ma anche troppo presto, pensando a tutto ciò che è rimasto fuori, per chiamarsi pomposamente “riforma”.
Non sarà il riassetto di una professione delicata, semmai un lieve restyling della legge precedente. Più che un testo, un pretesto.
Come se non bastasse, è una delega: un atto di fiducia verso chi scriverà i testi definitivi. Facciamo un esempio.
Il principio formulato alla lettera b) dell’art. 2 – ”rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l’inviolabilità e l’indisponibilità” – è tra le cose buone della legge, sebbene non nuovo visto che già adesso il segreto è formalmente tutelato ed è pacificamente a tutela del difeso e non del difensore (che quindi non può disporne liberamente).
Formalmente. In pratica le cose vanno diversamente.
La sesta sezione penale della Corte di cassazione (ord. 22178 del 2026) ha appena mandato alle sezioni unite di risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di presenza dell’Ordine alle perquisizioni presso gli iscritti. L’ordinanza parla di conflitto ”orizzontale e verticale“, in quanto il contrasto era stato risolto da due sentenze delle sezioni unite ma si è riproposto con un nuovo filone giurisprudenziale che esclude l’obbligo di informare il Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’avvocato sia anche indagato.
Dunque verticale contro le sezioni unite che hanno dettato il principio e orizzontale contro le singole sezioni che ad esse si sono adeguate. A Roma direbbero “nun ce vonno stà”.
Non vogliono starci all’idea che non si possa frugare senza controllo nelle carte di un difensore, accedendo ai segreti di un numero indiscriminato di assistiti.
Ci si difende nella misura in cui ci si affida al difensore. La pienezza di tale affidamento è il presupposto della completezza del diritto di difesa previsto dalla Costituzione. Ogni fatto che mostri debole il segreto – perché il PM lo può agevolmente perforare o l’avvocato può decidere a suo piacimento se avvalersene – allenta gli argini democratici al potere autoritario.
La Corte costituzionale ha appena deciso il caso Giovanardi (sent. 111 del 2026) muovendo un altro passo a tutela del riserbo del parlamentare. Nel caso Renzi (sent. 170 del 2023) si era trattato della “corrispondenza”, ora delle conversazioni registrate da uno dei presenti all’insaputa degli altri. In entrambi i casi la Consulta si è discostata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di captazioni delle comunicazioni.
La salvaguardia del parlamentare, che assicura la pienezza dell’attività politica, giustifica la divergenza delle Corti. E’ giunto il momento di tutelare la pienezza dell’attività difensiva.
Nel 2013 l’Unione delle Camere Penali di cui ero segretario si occupò di un caso peculiare. A seguito di intercettazione, era stata perquisita la cella di un detenuto che stava predisponendo un memoriale difensivo da consegnare al suo avvocato. La nostra delibera affermava l’inviolabilità di quello scritto per via della sua destinazione. Sebbene il riesame avesse confermato il sequestro, la reazione del Procuratore alla per lui inaccettabile protesta fu tale da costringerci ad una seconda delibera.
Anche lì vittime un avvocato e un detenuto, come a Perugia nel caso che ha provocato la recente astensione dalle udienze dei penalisti. Solo che adesso i detenuti intercettati per sei mesi in quattro sale colloquio avvocati sono decine e nessuno si è scusato per il trattamento degradante loro riservato.
Così come nessuno mai si scusa con gli avvocati intercettati, costretti a leggere le proprie conversazioni negli atti del processo in cui difendono.
C’è da augurarsi che i futuri estensori tengano a mente questi e tanti altri esempi nel tradurre in norme il principio della delega, tanto bello quanto generico.
Per converso, sarà necessario ancorarlo al solido terreno dei diritti fondamentali della collettività. Scivolare nell’enunciazione corporativa finirebbe per giustificare le reazioni di stampo inquisitorio che ben conosciamo.
Non si tratta di distinguere il penale dal resto. Per intenderci, il caso finito alle sezioni unite riguarda proprio un avvocato civilista. Penso piuttosto a chi compie attività di tipo aziendale, come i compiti di audit, o a chi opera in sistemi di compliance.
Occorre distinguere ciò che è funzionale alla difesa, ed è destinato geneticamente alla riservatezza, dalle attività che l’avvocato svolge dentro un regime di trasparenza aziendale. Chi conduce un audit crea un contenuto destinato ad essere esaminato da terzi. L’avvocato che opera in una struttura societaria dotata di modelli organizzativi difficilmente potrà conciliare la trasparenza delle policy aziendali con i segreti affidatigli dal cliente.
L’avvocatura è un tetto ampio sotto il quale convivono avvocati diversi. Se ne discute ma la riforma ha scansato l’argomento, salvo raccomandarsi qua e là che – monocommittente o subordinato, dentro una rete o nella multinazionale – l’avvocato sia, per carità, sempre indipendente.
Forse una sostanziale demarcazione si troverà proprio nel grado di segretezza che consegue al tipo di attività svolta. La crescente esigenza pubblicistica di scartabellare sulla scrivania dell’avvocato (si pensi all’antiriciclaggio) esalterà per differenza l‘indipendenza del difensore. Non è detto che sia un male.
Un’ultima considerazione solo apparentemente eccentrica.
In questo quadro fortemente evolutivo (aggettivazione neutra) che senso ha ripristinare il giuramento? A me sembra un segno di debolezza: un rifugiarsi all’indietro che tradisce il timore di guardare in faccia il futuro.
Lo stesso che ci ha portato a nascondere sotto il tappeto l’argomento pubblicità. Ma i senatori l’hanno scovato e rimesso in pista, sicchè qualcuno dovrà occuparsene per noi. E sarà l’ennesimo cambiamento imposto dall’esterno, sottratto alla riflessione collettiva.
Giureremo su qualcosa di solido o di mistico, dimenticando il civile ed antiretorico “impegno” connotato dall’indirizzo del nostro pensiero non al denaro, non all’amore, nè al cielo, ma solo alla parte assistita.