L’algoritmo in toga: cosa l’avvocato può davvero fare con l’IA (e cosa deve fare prima) – De Benedetti

26 Maggio 2026

L’intelligenza artificiale generativa è ormai a entrata negli studi legali italiani ed il suo ingresso è destinato a cambiare irreversibilmente la nostra professione. E’ quindi opportuno fermarsi a distinguere ciò che oggi si può ragionevolmente affidare a questi strumenti da ciò che, prima ancora di aprire una chat con un modello, l’avvocato è tenuto a verificare per evitare di correre rischi per sé e per i suoi clienti. Non si tratta di entusiasmo né di diffidenza: si tratta di metodo.

Sul piano tecnico, gli strumenti più diffusi nella pratica forense si fondano sui cosiddetti large language models (LLM), modelli linguistici di grandi dimensioni addestrati su enormi corpora testuali, capaci di produrre testo coerente a partire da un’istruzione (il cosiddetto prompt). Da soli, gli LLM non “sanno” il diritto: lo riproducono in via statistica (o, per essere più precisi, inferenziale), ricostruendo la sequenza di parole più probabile, non quella più corretta. Questo, quindi, è il primo dovere di un avvocato: capire come funziona l’AI (o, meglio, come funziona ogni singolo modello) ed imparare ad interagirci per ottenere risposte realmente utili.

Cosa, dunque, l’avvocato può fare oggi con l’IA. In primo luogo, per quanto banale possa essere accelerare la ricerca giurisprudenziale: l’IA legge in pochi secondi centinaia di pronunce, ne estrae le massime rilevanti, segnala orientamenti minoritari e contrasti. Il professionista resta, naturalmente, l’arbitro finale della pertinenza delle sentenze segnalate con il caso specifico. In secondo luogo, sintetizzare atti e fascicoli: una memoria avversaria di trenta pagine, un’istruttoria stratificata, un verbale di SIT di centinaia di pagine, un bilancio complesso possono essere riassunti per punti, con cronologia e raggruppamento per materia degli eventi, accorciando in modo sensibile la fase di studio e permettendo di concentrarsi su ciò che davvero è rilevante. In terzo luogo, la redazione assistita di bozze di contratti, pareri, lettere di diffida, atti introduttivi, da rivedere e rifinire ma utili come scheletro di partenza, soprattutto su materie seriali e ripetitive. In quarto luogo, l’analisi e la revisione di clausole contrattuali, anche su grandi volumi, tipica delle operazioni straordinarie societarie: l’IA segnala anomalie, clausole mancanti, asimmetrie rispetto a uno standard di riferimento, riduzioni di garanzie. Infine, la traduzione giuridica preliminare, l’estrazione di dati da documenti non strutturati, la preparazione di domande per l’esame e il controesame, la simulazione di scenari processuali, la riformulazione di passaggi tecnici in linguaggio piano per il cliente. Tutto, sempre, sotto supervisione umana.

Veniamo al secondo piano, quello degli adempimenti preliminari, che è il vero crinale fra uso professionale e uso improvvisato.

Il primo nodo è l’affidabilità. Gli LLM possono produrre allucinazioni, ossia informazioni plausibili ma false: sentenze inesistenti con numero e data verosimili, articoli inventati di codici realmente in vigore, citazioni dottrinali apocrife. Non è un’eventualità remota: i repertori registrano già provvedimenti disciplinari e sanzioni pecuniarie per legali che hanno depositato atti infarciti di precedenti immaginari. La regola di base è quindi semplice e ferrea: ogni output va verificato sulle fonti ufficiali prima di confluire in un atto, in un parere, in una consulenza. Prima di essa, però, viene la modalità di interazione: per esempio, descrivere esattamente il contesto e chiedere l’indicazione dei link delle sentenze citate abbassa enormemente il rischio di allucinazioni (che, lo si ricorda, hanno una genesi ineliminabile allo stato e vanno quindi gestite con i prompt e con la verifica ex post).

Il secondo nodo è il segreto professionale. Inserire in una chat pubblica e gratuita il nome del cliente, i fatti di causa, una bozza di contratto coperta da riservatezza significa, in molti casi, trasmettere quei dati ai server del fornitore, talora collocati in Paesi extra-UE e possibilmente destinati ad alimentare l’addestramento dei modelli e quindi potenzialmente riemergenti nelle risposte fornite ad altri utenti. La condotta espone l’avvocato sicuramente a responsabilità disciplinare se non di altro tipo. La via d’uscita è duplice: anonimizzare i dati quando possibile e utilizzare strumenti professionali che contrattualmente escludano l’uso dei prompt per l’addestramento, garantiscano server europei e prevedano cifratura adeguata.

Il terzo nodo è la protezione dei dati personali. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) impone una base giuridica per il trattamento, un’informativa adeguata all’interessato, una valutazione d’impatto quando il trattamento presenta rischi elevati per i diritti delle persone, contratti di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR nei confronti del fornitore. Si tratta di passaggi non rituali: il Garante italiano è già intervenuto a più riprese sul tema dei chatbot generativi e il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato linee guida specifiche su modelli e applicazioni di IA.

Il quarto nodo è il Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act. Gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali si applicano dal 2 agosto 2026, mentre i divieti sui sistemi a rischio inaccettabile sono già operativi dal 2 febbraio 2025 e le regole sull’alfabetizzazione del personale (AI literacy) sono in vigore dalla stessa data. L’avvocato è in genere un deployer, ossia un utilizzatore professionale, e su di lui ricadono obblighi di trasparenza verso il cliente, di sorveglianza umana effettiva e, in alcune ipotesi, di valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.

Il quinto nodo è deontologico, in senso ampio. Il dovere di competenza (art. 14 cod. deont.) impone oggi anche una competenza digitale di base: conoscere i limiti dello strumento è parte integrante della diligenza professionale. Il dovere di informazione verso il cliente (art. 27 cod. deont.) suggerisce, in molte ipotesi, di esplicitare l’impiego dell’IA, soprattutto quando incide in modo significativo sul tempo di lavoro e sulla determinazione del compenso pattuito.

C’è infine una dimensione che nessuna norma codifica e che pure conta: il giudizio. L’IA può proporre una struttura, mai una strategia. Può elencare i precedenti, non scegliere la linea difensiva. Può abbozzare un’eccezione, non valutarne l’opportunità tattica nel caso concreto, davanti a quel Giudice, contro quella controparte. La discrezionalità del difensore, l’intuizione costruita su anni di udienze restano patrimonio insostituibile del professionista.

L’intelligenza artificiale non sostituirà gli avvocati. Sostituirà, però, gli avvocati che non avranno imparato a usarla.