La Riforma ed il potere liquidatorio dei Consigli degli ordini degli avvocati – di Claudio Santarelli

30 Agosto 2026

La situazione attuale 

Negli ultimi decenni il ruolo dei Consigli degli Ordini degli avvocati nella determinazione dei compensi è stato progressivamente ridimensionato. 

Oggi gli Ordini possono esprimere soltanto un parere di congruità sulle parcelle presentate dai propri iscritti, mentre il potere di attribuire al credito una concreta efficacia esecutiva è sostanzialmente demandato all’autorità giudiziaria. Si tratta di una scelta normativa che, se da un lato risponde all’esigenza di rafforzare il controllo giurisdizionale, dall’altro ha determinato un significativo aggravio dei tempi e dei costi per il recupero dei compensi professionali.

È opportuno interrogarsi se non sia giunto il momento di restituire a questi organi un autentico potere di liquidazione delle parcelle, con efficacia giuridica, pur mantenendo il pieno diritto delle parti di impugnare il provvedimento davanti al giudice. Gli Ordini rappresentano l’istituzione maggiormente qualificata per valutare la correttezza di una prestazione professionale e la congruità del relativo compenso. Le commissioni incaricate sono composte da professionisti esperti che conoscono le peculiarità della professione, la complessità degli incarichi, il livello di responsabilità assunto e i parametri normativi di riferimento.

Attribuire maggiore efficacia alle determinazioni degli Ordini significherebbe valorizzare tale patrimonio di competenze senza comprimere il controllo giurisdizionale, che potrebbe continuare ad essere esercitato attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.

Inoltre uno dei principali problemi del sistema attuale consiste nella lentezza del recupero dei crediti professionali. Anche quando il professionista dispone di tutta la documentazione relativa all’incarico svolto, è spesso costretto ad affrontare un procedimento giudiziario lungo e oneroso per ottenere il pagamento di compensi che, nella sostanza, non sono realmente contestati nella loro esistenza, ma soltanto nel loro ammontare.

Una modesta proposta

Se gli Ordini potessero invece emettere un provvedimento più incisivo come, ad esempio, un parere che comprovi con efficacia esecutiva – salvo opposizione del cliente – il credito del professionista, egli disporrebbe di un titolo direttamente utilizzabile.

Si realizzerebbe così un sistema analogo a quello già previsto in altri settori dell’ordinamento, nei quali determinati atti amministrativi o provvedimenti emessi da autorità tecniche acquistano efficacia fino ad eventuale annullamento giudiziale.

Il riconoscimento di un potere liquidatorio agli Ordini non comporterebbe alcuna limitazione del diritto di difesa del cliente. Il provvedimento potrebbe essere oggetto di un provvedimento del giudice che, notificato alle parti diventerebbe efficace solo decorso un termine entro il quale il debitore potrebbe proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria.

In questo modo il giudice conserverebbe integralmente il proprio ruolo di garante della legalità, intervenendo però soltanto nei casi di effettiva contestazione e non in ogni singola vicenda di recupero del compenso.

Gli Ordini non sono semplici associazioni di categoria, ma enti pubblici non economici ai quali l’ordinamento affida rilevanti funzioni di interesse pubblico: vigilano sull’accesso alla professione, esercitano il potere disciplinare, garantiscono il rispetto delle norme deontologiche e tutelano l’affidamento dei cittadini nella qualità delle prestazioni professionali.

L’attribuzione agli Ordini del potere di liquidare le parcelle produrrebbe effetti positivi anche sull’organizzazione della giustizia perché migliaia di controversie aventi ad oggetto esclusivamente la determinazione del compenso potrebbero essere definite in sede ordinistica, lasciando ai tribunali il compito di decidere soltanto le controversie realmente controverse o caratterizzate da questioni giuridiche complesse.

Naturalmente, un simile modello dovrebbe essere accompagnato da adeguate garanzie. Le commissioni incaricate della liquidazione dovrebbero essere composte secondo criteri di imparzialità e trasparenza, prevedendo incompatibilità nei casi di conflitto di interessi, obbligo di motivazione del provvedimento e pieno contraddittorio tra professionista e cliente.

L’ occasione mancata del DDL della Riforma forense

Restituire agli Ordini professionali un effettivo potere di liquidazione delle parcelle non significherebbe sottrarre competenze alla magistratura, bensì costruire un sistema più razionale, nel quale ciascuna istituzione eserciti le funzioni per le quali possiede maggiore competenza.

Purtroppo, il DDL sulla riforma professionale non aggiunge niente di nuovo alla materia, limitandosi a confermare il potere degli Ordini di fornire pareri sulle parcelle.

In una stagione in cui si ricerca una giustizia più efficiente e una pubblica amministrazione più snella, una riforma di questo tipo avrebbe invece rappresentato un equilibrio ragionevole tra autonomia professionale, tutela dei cittadini e buon andamento dell’amministrazione della giustizia.