La pensione di anzianità anticipata in regime di cumulo: cos’è?- di Paolo Mora
30 Agosto 2026
Gli avvocati iscritti alla Cassa hanno la facoltà di sommare gratuitamente la contribuzione maturata presso Cassa Forense e presso il Fondo lavoratori dipendenti e le altre gestioni INPS per raggiungere il requisito contributivo della pensione anticipata diretta.
La peculiarità di questo regime pensionistico risiede nel fatto che, a differenza di altre forme di sommatoria (come la ricongiunzione), questo tipo di trattamento non comporta il trasferimento dei contributi maturati da una gestione previdenziale all’altra.
I contributi – sia effettivi che figurativi – restano allocati in ciascuna gestione e presso ciascun Ente dove sono stati versati, mentre la procedura non richiede il pagamento di alcun onere a carico dell’iscritto e determina la liquidazione di una pensione unitaria, formata dalle singole quote calcolate da ciascun Ente, che vengono fra loro sommate o, per meglio dire, cumulate.
Ai fini del diritto alla pensione, i contributi, ove eventualmente coincidenti, vengono computati una sola volta per raggiungere il requisito dell’anzianità, mentre sono valorizzati da ciascuna gestione ai fini della quota di pensione erogata.
I REQUISITI. Il requisito per il cumulo è attualmente quello di possedere un’anzianità contributiva complessiva che, per sommatoria presso le varie Gestioni, consenta all’iscritto il raggiungimento di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne.
La domanda non può essere utilmente presentata da chi sia già titolare di una pensione diretta liquidata da una delle gestioni che dovrebbero partecipare al cumulo (in pratica: chi è già pensionato non può richiederla).
I VANTAGGI. La pensione anticipata in cumulo può essere di interesse per i Colleghi che abbiano maturato anzianità contributiva presso l’INPS prima di iscriversi a Cassa Forense o in “interregni” fra iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni all’Albo professionale.
L’accesso al cumulo non comporta, come detto, alcun onere di riscatto e, soprattutto, dà la possibilità all’iscritto di accedere al trattamento pensionistico senza un requisito minimo di età.
L’Avvocato che si trovi nella condizione per richiedere la pensione in cumulo, pertanto, potrà accedere alla pensione anche molto prima dei sessantacinque anni, soglia di età minima (ancorché con alcune decurtazioni) per il pensionamento di anzianità anticipata senza cancellazione dall’albo.
La pensione di anzianità in cumulo è molto più conveniente della pensione di anzianità anticipata presso Cassa Forense che richiede da un lato il requisito anagrafico – apparentemente basso – dei sessantadue anni di età e contributivo di almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa, ma, dall’altro, comporta che la pensione sia calcolata sulla base di criteri interamente contributivi con la cancellazione obbligatoria dell’iscritto dall’Albo.
Con la pensione in cumulo, invece, non è prevista la cancellazione dall’ Albo ed é ammessa la prosecuzione del’ attività professionale, con l’effetto pratico della costituzione di una rendita vitalizia che può accompagnare e sommarsi al reddito generato dall’attività professionale.
La pensione di anzianità anticipata in cumulo è certamente più conveniente rispetto a quella in totalizzazione che, pur essendo anch’essa gratuita, richiede 41 anni di anzianità contributiva, comporta criteri di calcolo contributivi e prevede una finestra mobile di almeno 21 mesi, sempre con la cancellazione dall’albo.
I CRITERI DI CALCOLO. La pensione in cumulo è unica nella misura, anche se risulta composta da più quote (quella presso Cassa Forense e quella presso le altre Gestioni INPS).
Lato INPS, la quota viene determinata sulla base delle regole della specifica gestione presso cui i contributi sono accreditati e dunque con un criterio retributivo, misto o contributivo in relazione alla collocazione temporale della contribuzione INPS, con il discrimine dell’esistenza o meno di contributi previdenziali versati ante 1996.
Lato Cassa Forense, il criterio generale di calcolo è quello contributivo, con una deroga a favore degli iscritti con anzianità contributiva anteriore al 01.01.2025 (quindi per la pluralità degli iscritti) quando risultino interamente maturati presso Cassa Forense almeno 35 anni di effettiva iscrizione.
In tal caso il criterio di calcolo della pensione è retributivo.
LA DOMANDA. Prima di procedere alla domanda da parte dell’iscritto è opportuna una verifica della presenza o meno di contributi presso l’INPS, cosa possibile accedendo alla propria posizione individuale nella Sezione My INPS del sito dell’Ente tramite SPID o CIE oppure tramite il link disponibile sul profilo individuale nel sito della Cassa alla voce “estratto conto integrato”.
In ipotesi di presenza di contributi individuali INPS che, cumulati con quelli di Cassa Forense, consentano il raggiungimento della soglia di anzianità (come detto: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), la domanda dovrà essere presentata a Cassa Forense, con l’apposito modulo e con l’indicazione di tutte le gestioni previdenziali interessate.
Per evitare dubbi interpretativi o criticità future, sarà comunque opportuno richiedere all’Inps il rilascio di un estratto conto contributivo certificativo (Ecocert) e a Cassa Forense il rilascio del DURC.
L’EROGAZIONE. Cassa Forense provvede, a fronte della domanda, ad acquisire la certificazione dei periodi contributivi, a vagliare l’assenza di sovrapposizione di periodi contributivi e al calcolo del rispettivo pro quota.
Una volta accolta con delibere la domanda da parte degli Enti previdenziali interessati, è poi l’INPS a erogare materialmente la pensione con un unico bonifico accompagnato dall’emissione di un cedolino cumulativo intestato all’iscritto, al primo di ogni mese.
La rendita risulterà composta dalla quota propria dell’INPS e dalla quota di Cassa Forense, con un trattamento erogato al netto della trattenuta fiscale sulla base dello scaglione fiscale di riferimento, salvo conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi annuale a carico dell’iscritto pensionato.
CONCLUSIONI. La pensione anticipata in cumulo può risultare particolarmente conveniente quando consenta all’Avvocato di utilizzare spezzoni contributivi INPS, utile per superare il requisito contributivo prima dei 65 anni, mantenendo l’iscrizione all’Albo, o comunque prima dei 70 anni.
L’accesso al cumulo può essere significativamente conveniente in termini di risparmio rispetto alla ricongiunzione e al riscatto, via via più onerosi con l’avanzamento dell’età contributiva e del reddito prodotto.
Occorre però previamente effettuare un attento confronto fra le varie alternative offerte dai Regolamenti di Cassa Forense, anche in considerazione della misura finale del trattamento di quiescenza, considerando di converso il vantaggio derivante dall’antergazione della pensione e il minor carico previdenziale a favore della Cassa Forense previsto per chi sia pensionato attivo rispetto agli ordinari iscritti.
Comunque, il cumulo è un’alternativa che forse non tutti conoscono e di cui è opportuno tenere conto per operare la scelta pensionistica più opportuna ed economica, in piena consapevolezza.