La mediazione: nuova opportunità

24 Marzo 2019

A cura dell’avv. Pasquale Orrico

Gli avvocati italiani, negli ultimi quindici anni, hanno visto la professione evolversi con una velocità inimmaginabile fino a poco tempo fa.
Al riguardo, un esempio per tutti: si pensi all’introduzione del processo telematico, oramai pressoché unica interfaccia nei processi civile, amministrativo e tributario.

Un’altra rivoluzione che ha riguardato la gestione dei conflitti, ambiente nel quale gli avvocati giocano un ruolo determinante, è stata l’introduzione della mediazione in alcuni ambiti delle materie civili, quale condizione di procedibilità.
L’introduzione della norma, quasi dieci anni fa, non è stata accolta con favore dalla nostra categoria e ai tempi era stato indetto uno sciopero contro la mediazione obbligatoria.

Oggi, dopo una modifica della legge in seguito a un intervento della Corte Costituzionale del 2012, è tempo di bilanci e, alla luce dei dati statistici resi disponibili dal Ministero della Giustizia, si può affermare che la mediazione può essere considerata un metodo di risoluzione delle controversie efficace.
L’esame dei dati, infatti, fa emergere una percentuale media di accordo raggiunto, nel caso in cui le parti accettino di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro informativo, pari al 46,7% nel terzo trimestre 2018 (ultimo dato oggi disponibile).
Per contro, in settori quali il bancario e l’assicurativo, per citarne alcuni di grande impatto in termini numerici sul contenzioso, le percentuali di successo sono inferiori ma vi è anche ridotta partecipazione e adesione delle società bancarie e assicurative, il che non può far concludere tout court che in queste materie la mediazione sia inadatta o inefficace.

Quello che è certo, tuttavia, è che il ruolo dell’avvocato che assiste il suo cliente in mediazione è di fondamentale importanza e dovrebbe essere visto come un’opportunità e non come un ulteriore adempimento imposto alle parti per poter accedere alla Giustizia.
In primis, l’intimo rapporto della mediazione con l’eventuale fase processuale successiva determina l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica, atteso che gli effetti del proponimento della mediazione, alla luce della sua equiparazione pressoché a tutti gli effetti alla domanda giudiziale, non possono essere sottostimati, al fine di evitare di incorrere in prescrizioni e decadenze dall’esercizio del diritto e ciò senza considerare gli innumerevoli interventi della giurisprudenza sulle modalità di condotta del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda.

Inoltre, e questo è l’aspetto più rivoluzionario, noi avvocati siamo chiamati a ricoprire un ruolo all’interno del procedimento di mediazione estremamente complesso, dove assistiamo il nostro cliente in una vera e propria negoziazione nella quale, tuttavia, il panorama delle possibilità non è limitato al mero ambito della domanda e delle regole processuali ma può vedere calate sul tavolo più alternative.
Non solo, nella procedura di mediazione abbiamo anche la possibilità di utilizzare il mediatore, valore aggiunto rispetto alla negoziazione assistita, che ha un ruolo determinante di supporto nella gestione del conflitto, essendo in una posizione terza – e questo è pacifico – ma anche avendo il vantaggio di non dover assumere un ruolo giudicante; questa posizione gli permette di assumere informazioni dalle parti che restano riservate, salva diversa volontà delle stesse, e che non potrebbero mai essere conosciute né dal Giudice né dagli avvocati per facilitare la ricerca di una soluzione conciliativa.

In sintesi, la mediazione deve a mio avviso essere valutata come un mezzo estremamente potente per la risoluzione dei conflitti, non potendone più ignorare l’efficacia alla luce della sua applicazione obbligatoria e, soprattutto, perché costituisce un prodotto da offrire ai nostri clienti che può presentare, in molti casi, innegabili vantaggi rispetto all’adire il Tribunale.
Parimenti, non possiamo ignorare e dobbiamo esserne orgogliosi, che la legge sulla mediazione obbligatoria in Italia, prima nazione ad adottarla in seguito alla pubblicazione della direttiva n. 2008/52/CE, è oggi di esempio per i legislatori sia nell’Unione Europea che al di fuori.

Concludendo, noi avvocati abbiamo l’opportunità di essere protagonisti moderni e al passo coi tempi in questo ambito e, oggi, dobbiamo considerarci calati a pieno titolo anche nel ruolo di “conflict manager” e “problem solver“, con la prerogativa di poter offrire ai nostri clienti sia il tradizionale ricorso al Giudice che i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, vero valore aggiunto rispetto ad altre categorie professionali.

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