Decoro e reputazione degli avvocati in epoca di comunicazione social – di Silvia Carlino

26 Giugno 2026

L’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, croce e delizia della nostra carriera, sancisce che gli avvocati debbano osservare i doveri di dignità, probità e decoro anche al di fuori dell’attività professionale, per salvaguardare la propria reputazione e l’immagine della professione forense. Da questo presupposto, dalla notte dei tempi scolpito nella pietra, derivano oggi molteplici interrogativi, a cui non si pretende di dare risposta in questo articolo ma a cui nemmeno ci si vuole sottrarre: i tempi sono più che maturi per affrontare apertamente la questione.

 

La prima ovvia considerazione è che con il tempo cambiano i costumi e la percezione di ciò che consideriamo opportuno e adeguato in base al contesto o al ruolo rivestito: Aldo Moro andava in spiaggia in giacca e cravatta, nel 2026 probabilmente non ci aspetteremmo lo stesso comportamento da uno statista e, anzi, sarebbe quell’immagine a colpirci in quanto inusuale e sproporzionata, senza per questo voler normalizzare Salvini al Papeete Beach.

Ma al netto di ciò (forse, in aggiunta a ciò), la vera questione è un’altra e scelgo di andare subito al dunque: un mondo in cui la normalità è il racconto online di tutta la propria vita mette a nudo la contraddizione interna alla norma; una contraddizione che, si badi, in potenza è sempre stata lì: in passato non si poteva sapere cosa succedesse nella sfera privata altrui salvo esserne direttamente testimoni, le uniche informazioni a nostra disposizione erano le condotte professionali e poco più, oltre ad episodi eclatanti come, che so, un collega condannato per appropriazione indebita o sfruttamento della prostituzione; in quel mondo, era molto più facile apparire ed essere percepiti come decorosi.

 

E forse è solo per questo motivo che a lungo ci è sembrato ragionevole che gli avvocati dovessero tenere una condotta specchiata ed illibata in ogni ambito della vita, moderni alfieri non solo della propria reputazione ma di quella dell’avvocatura tutta.

Ci sembrava ragionevole perché alle orecchie degli organismi disciplinari arrivavano solo eventi più o meno fuori dall’ordinario: ma come dare un senso a questo obbligo ora che ci viene narrata, con documentazione fotografica di accompagnamento, l’ordinarietà di tutti?

Il racconto del quotidiano sui profili social personali (fenomeno di cui prendere atto e non da trasformare in una battaglia contro i mulini a vento), porta con sé, a causa del contenuto e del mezzo usato, un linguaggio più colloquiale e una riduzione delle distanze; diventa normale mostrare e dire cose che in studio non faremmo: le foto dalla spiaggia, l’outfit della palestra, un regalo ricevuto, il ricovero in ospedale, un aneddoto raccontato la sera quando si è già in pigiama. Tutte condotte che non hanno in sé e per sé valenza negativa, eppure pare che, per esempio, esibire vestiti costosi possa essere considerato indecoroso se a farlo è un avvocato (…).

 

E allora dobbiamo chiederci quale sia il confine: il mio pigiama con i gattini è innocuo, ma l’avvocatura può mostrarsi così, anche se le parole che proferisco da dentro quel pigiama sono continenti e rispettose? Forse no, ma in questo caso dovremmo vietare in toto l’iscrizione ai social network; il limite può essere l’esposizione dei corpi? Quanta esposizione? Esposizione in sé e per sé (in spiaggia mica ci si va come Aldo Moro) o solo in caso di allusione sessuale? Non fa differenza se il profilo sia personale o dedicato alla nostra attività di avvocati, proprio questo è il caposaldo da cui nasce il problema. 

Invece di metterci d’accordo su quale sia il confine, missione impossibile come decidere in quale ordine vadano visti i film di Star Wars, una possibilità sarebbe quella di considerare ogni iscritto come responsabile solo della propria reputazione: ognuno di noi vuole essere percepito in un certo modo, più amichevole, avvicinabile o distaccato, si trova a proprio agio in certi contesti e non in altri; per qualcuno è naturale mostrarsi solo in abito formale, per altri alla scrivania ma in t-shirt, altri non si mostrano e basta; perché l’indole di ognuno dovrebbe avere ricadute sulla reputazione di tutti gli altri? Sarà il mercato ad effettuare la sua naturale selezione, del resto alcuni clienti desiderano avvocati sobri e altri prediligono i Saul Goodman (con tutte le sfumature che ci sono nel mezzo), almeno saprebbero dove trovarli.

Insomma, quando lo standard è la condivisione, possiamo ridurre il decoro ad un concetto univoco per ogni ambito della nostra vita nell’epoca della frammentazione dei mezzi e dei registri di comunicazione?

 

Se intendiamo dare una risposta affermativa a questo interrogativo, si rende necessaria anche una riflessione sull’applicazione della norma: in materia di condivisone sui social, non troviamo i consueti diversi orientamenti dei C.D.D., con quelli dall’interpretazione più rigida e quelli più comprensivi verso i tapini al loro cospetto, figuriamoci una posizione decisiva del CNF; sembra più che altro che non vi sia interpretazione alcuna, solo voci di corridoio o qualche caso isolato che giunge agli onori della cronaca, senza che si entri mai davvero nel merito della questione.

Questa assenza delle istituzioni rischia di essere un problema perché, in un territorio nuovo ed inesplorato, genera confusione: all’improvviso saltano tutti i parametri, tutti i punti di riferimento, sembra che valga tutto e il contrario di tutto; ma sappiamo benissimo che così non è e non mi sembra una strategia vincente quella del “faccio come mi pare tanto cosa vuoi che succeda”: e se succede? Questo secondo comma al momento esiste, quindi siamo tenuti a farci i conti, è una nostra responsabilità.

Lo dico apparentemente contro l’interesse mio e di altri autori di questa newsletter: dopo che abbiamo convinto l’Avvocato Nardo a fare i reel, forse non dovremmo attirare l’attenzione proprio su questo aspetto; e invece penso sia giusto parlarne perché, come ho detto in altre occasioni, la deontologia deve essere la nostra stella polare e non il cilicio con cui ci flagelliamo dopo aver peccato (o in via preventiva per non peccare); deve essere una guida che illumina l’impervio sentiero, non il motivo per cui andiamo a comprare gli ansiolitici.

 

Cercherò di essere ancora più chiara per rendere meglio la portata della questione: senz’altro nessuno riterrebbe decoroso bestemmiare in presenza di un consigliere dell’Ordine, o mostrargli con entusiasmo la foto di una giovanissima ragazza seminuda, o regalare foto e informazioni di bambini a migliaia di sconosciuti; eppure, sono cose che online succedono con discreta frequenza. Cose che succedono senza limiti generazionali, ci tengo a sottolinearlo: magari i più giovani scontano un’eccessiva confidenza con il mezzo, ma i meno giovani scontano l’ignoranza di quel mezzo, usandolo senza rendersi conto che non parlano da soli ma all’universo mondo, ignorando i meccanismi e i rischi delle piattaforme.

È proprio la struttura dei social network ad aver cambiato la comunicazione in modo radicale: la norma è figlia di un’epoca in cui le esternazioni avvenivano in modi e luoghi più o meno prevedibili; le sentenze ci parlano di linguaggio continente o offensivo, faticano ad applicarsi a contesti virtuali dove l’immagine, l’aspetto visivo, accompagna e a volte prevale sulle parole proferite. A volte le parole nemmeno ci sono, altre volte anche l’immagine è neutra ma può essere sconveniente una musica di sottofondo, altre volte ancora non si dice proprio nulla ma si lascia un like ad un post secondo alcuni sconveniente.

Potrebbe sembrare una questione secondaria, invece è qui che si annidano le insidie degli avvocati di oggi, che necessariamente si esprimono con i mezzi di oggi: per chi cerca di esercitare nel rispetto di tutti i doveri i divieti e i dogmi, l’applicazione per analogia della norma non è così scontata; siamo costretti a fare valutazioni e assumerci rischi ben sapendo che chi eventualmente dovrà giudicarli spesso non sa nemmeno di cosa stiamo parlando. In alternativa, per sicurezza, dovremmo isolarci e zittirci: mi pare evidente che tale prospettiva non sia nemmeno da contemplare, non dobbiamo togliere gli avvocati dal mondo ma rendere attuale il loro codice di condotta affinché possano stare nel mondo (cosa di cui c’è un grande bisogno).

 

Al termine di questa edificante panoramica ho più domande che risposte rispetto a qualche paragrafo fa: mi è chiaro quello che non si dovrebbe fare, ossia una sterile caccia alle streghe o l’imposizione di decine di piccoli asfissianti divieti. Quello che si può fare, forse, è darci dei limiti positivi, che in fondo è esattamente la natura della norma del Codice Deontologico su cui ci stiamo arrovellando: probabilmente, come dicevo, si tratta solo di dare un senso attuale al precetto affinché la norma sia davvero efficace e non svuotata del suo contenuto e, non meno importante, affinché le istituzioni rimangano credibili.

Per qualcuno, invece, la naturale conseguenza di queste riflessioni potrebbe essere quella di abolire il dovere di decoro e probità e toglierci il problema: non so dire quale soluzione sia più adeguata, so però che un cambio di passo è necessario perché il contesto attuale genera rischi di trattamenti diversificati e frustrazione tra i colleghi (questo non è un rischio ma una realtà già molto concreta: ne è esempio l’ondata di esposti contro una collega già oggetto di procedimento disciplinare, perché evidentemente tutti sentivano il bisogno di denunciare e sottolineare un intollerabile decadimento dei costumi; onestamente, definirei allo stesso modo il loro contegno).

 

Non possiamo ragionevolmente aspettarci una modifica del Codice, né a breve né che tenga conto del nuovo panorama comunicativo (basti guardare alla legge professionale in arrivo, nata già vecchia e fuori dal tempo su così tanti argomenti che viene il dubbio di un disallineamento spaziotemporale tra noi e chi l’ha scritta); ed è per questo che, per ora, mi sembra ragionevole se non necessaria una maggiore presenza degli Ordini online, unico modo perché conoscano il nostro mondo; non a scopo punitivo ma per dimostrarci in prima persona quello che noi sappiamo già: si può essere decorosi anche online (sul pigiama con i gattini però ci pensiamo).