CASO ROGGERO | Pena, risarcimenti e grazia: che cosa hanno stabilito davvero i giudici – di Corrado Limentani
26 Luglio 2026
Per alcuni è ingiusto che il gioielliere Roggero sia stato condannato in quanto ha solo reagito agli aggressori per legittima difesa. Se proprio condanna doveva essere, dicono alcuni commentatori, la pena comminata è troppo alta e doveva essere più contenuta. Altri dicono invece che nel nostro paese non ci si può fare giustizia da sé e che si è trattata di una vera e propria esecuzione. Prima di dare giudizi affrettati o condizionati dalle implicazioni politiche che hanno caratterizzato la vicenda che ha portato alla condanna del gioielliere è bene conoscere i fatti come ricostruiti nella sentenza dei giudici torinesi.
La Corte di Assise di Appello per pervenire alla sua decisione si è avvalsa dell’audizione di testimoni e delle riprese degli impianti di video sicurezza presenti in loco. Si è così potuto accertare che: i rapinatori erano entrati nella gioielleria armati di un coltello e di una pistola (risultata poi giocattolo), si impossessavano di alcuni preziosi e poi si davano alla fuga. Il Ruggero, armato di pistola (vera) li inseguiva e, raggiunti i malviventi, esplodeva al loro indirizzo numerosi colpi di pistola a distanza ravvicinata (un metro e mezzo). I proiettili raggiungevano i rapinatori mentre tentavano di salire in macchina per scappare, uno veniva colpito ad una gamba, un altro a un fianco ed il terzo alla schiena. Il primo rimaneva ferito, gli altri due, colpiti al cuore, decedevano. E’ stato accertato, quindi, che l’esplosione dei colpi era avvenuta in un momento in cui l’aggressione da parte dei rapinatori era totalmente conclusa, tanto che gli stessi erano usciti dalla gioielleria e si stavano apprestando ad allontanarsi salendo sull’automobile. Dunque, rileva la sentenza, ”in una situazione in cui difettavano i requisiti del pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo”.
La sentenza mette in risalto le numerose e contrastanti dichiarazioni rese dal gioielliere e dai suoi familiari sia in udienza che nelle numerose interviste rilasciate ai social media per accreditare la versione della legittima difesa.
Roggero ha più volte dichiarato di aver sparato i primi colpi di pistola dentro la gioielleria per difendere i suoi cari, ma dalla perizia balistica e dalle testimonianze degli operanti è emerso che nel negozio non furono rinvenuti bossoli. Ha poi affermato di aver rincorso i rapinatori perché riteneva che avessero sequestrato la moglie, ma dal filmato delle telecamere di videosorveglianza si vede che la donna era accanto a lui quando uscì dal negozio per andare verso i rapinatori. Ha poi riferito di aver sparato ai rapinatori perché temeva che potessero tornare verso il negozio con conseguente rischio di aggressione dei suoi cari, ma dai filmati delle telecamere si evince che i malviventi stavano con tutta evidenza cercando di salire in auto per scappare. La sentenza, pertanto, conclude che dall’istruttoria dibattimentale è emerso in maniera inoppugnabile che la reazione dell’imputato e l’esplosione dei colpi da distanza ravvicinata è avvenuta quando l’azione aggressiva dei rapinatori era totalmente conclusa .
L’imputato è stato poi sottoposto a perizia psichiatrica. I medici hanno effettivamente ravvisato dei disturbi post traumatici da stress riconducibili alla rapina subita dal gioielliere nel 2015, ma i sintomi erano risultati lievi e che in relazione alla drammatica rapina del 2021 non erano ravvisabili indici rilevatori di un disturbo di personalità tale da compromettere l’esame della realtà. I periti, pertanto, concludevano che piena era la capacità di intendere e volere dell’imputato.
Secondo la Corte di Assise di appello le conclusioni da trarre dal punto di vista giuridico erano che dovesse essere esclusa la legittima difesa (anche solo quella putativa) dal momento ce l’esplosione di plurimi colpi che avevano attinto le vittime erano stati posti in essere all’esterno della gioielleria, sulla pubblica via, in un momento nel quale l’azione violenta e minacciosa da parte dei tre autori della rapina era conclusa e gli stessi stavano per salire sull’auto per allontanarsi.
La Corte ha quindi condannato il gioielliere a 14 anni e 9 mesi di reclusione per omicidio volontario, quantificando la pena base nel minimo edittale, applicando l’attenuante della provocazione e concedendo le attenuanti generiche ritenute sussistenti nonostante un precedente penale che aveva visto il Roggero condannato al pagamento di una multa per aver minacciato con la pistola i familiari del fidanzato della figlia reo di averle dato una sberla durante una lite. Vi sono poi le statuizioni civilistiche. La Corte ha condannato l’imputato al pagamento alle persone offese (congiunti delle vittime) di somme di denaro a titolo di provvisionale, cioè di somme da ritenersi come anticipazioni ui risarcimenti dovuti per i danni subiti, risarcimenti che saranno quantificati dai giudici civili in un separato processo. I giudici civili certo non potranno non tener conto del fatto che le persone uccise erano dei rapinatori e quindi gli eredi certo non potranno aspettarsi risarcimenti milionari. In proposito è in corso di approvazione un disegno di legge che tende ad impedire a chi commette un reato e ai suoi familiari di chiedere e ottenere risarcimenti, ma occorrerà capire se detta disposizione avrà effetto retroattivo o meno.
Questi i fatti come ricostruiti dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Torino passata in giudicato perché confermata dalla Corte di Cassazione, fatti che devono essere posti alla base delle considerazioni che ciascun può fare su questa drammatica vicenda.
Si apre ora il capitolo della grazia. L’atto di clemenza, dopo un primo intervento del Ministro della Giustizia, è stato correttamente richiesto dalla moglie del gioielliere e il Presidente della Repubblica assumerà una decisione che solo a lui spetta, ma che richiederà tempo perché dovrà essere preceduta da un’accurata istruttoria che verrà effettuata dagli uffici competenti.
(Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 19/2025 https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2026/02/sentenza-appello-roggero.pdf )